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Pnrr, 3 miliardi per i contratti di sviluppo: domande dall’11 aprile

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A partire dalle ore 12 di lunedì 11 aprile le imprese potranno presentare domanda di agevolazione per gli investimenti nelle filiere industriali strategiche e innovative, anche nei settori delle rinnovabili e delle batterie, attraverso lo strumento dei nuovi Contratti di sviluppo che ha a disposizione risorse complessive pari a circa 3,1 miliardi di euro.

I decreti del Mise

E’ quanto stabiliscono i decreti del Ministero dello sviluppo economico che rendono operativi gli interventi del Ministro Giancarlo Giorgetti previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo con la realizzazione di progetti su tutto il territorio nazionale.

Filiere produttive

Con decreto direttoriale del 25 marzo 2022 è fissata alle ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022.

Le domande di agevolazioni, che dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti le filiere produttive strategiche individuate dal decreto 13 gennaio 2022. A partire dalla stessa data, i soggetti che abbiano già presentato a Invitalia domande di Contratto di sviluppo che risultino, alla medesima data, sospese per carenza di risorse finanziarie potranno presentare istanza di finanziamento di tali domande sulle risorse assegnate all’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del PNRR, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 13 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020.

I modelli per la presentazione delle domande e delle istanze di cui sopra e le modalità di presentazione saranno indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet di Invitalia.

Rinnovabili e batterie

Con decreto direttoriale del 25 marzo 2022 sono fissati per le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 e le ore 17.00 del giorno 11 luglio 2022 i termini, rispettivamente, di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022.

Le domande di agevolazioni, che dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici innovativi (sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”) e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica”), e per l’accumulo elettrochimico (sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”). Entro gli stessi termini, i soggetti che abbiano già presentato a Invitalia domande di Contratto di sviluppo che risultino sospese per carenza di risorse finanziarie potranno presentare istanza di finanziamento di tali domande sulle risorse assegnate all’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del PNRR, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 27 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020. Possono trovare, altresì, copertura finanziaria sulle risorse suddette le domande di Contratto di sviluppo già oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia, sempre a condizione che tali domande abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 27 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020.

Le domande e le istanze saranno valutate da Invitalia nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione riconoscendo priorità all’idoneità dei programmi industriali a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti, da valutarsi con riferimento alla sussistenza delle seguenti caratteristiche, con preferenza per quelli che ne presentino più di una contestualmente:

  1. collocazione prevalente nel settore upstream delle filiere;
  2. contributo fornito all’aumento della capacità di generazione prodotta per le filiere dell’eolico e del fotovoltaico (W/anno) o alla capacità di accumulo per quella delle batterie (Wh/anno);
  3. presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappresentative di diversi settori della filiera;
  4. presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del programma presentato.

I modelli per la presentazione delle domande e delle istanze di cui sopra e le modalità di presentazione saranno indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet di Invitalia.

Contratti di sviluppo: cosa sono

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021  sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese  (pdf).

Contratti di sviluppo: beneficiari

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:

  • soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
  • imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
  • contributo in conto interessi
  • contributo in conto impianti
  • contributo diretto alla spesa

L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.

Contratti di sviluppo: come funziona l’agevolazione

Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.

L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.

Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste. In particolare, l’Agenzia è tenuta a riscontrare la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, ovvero:

  • per un programma di sviluppo industriale:
    • positivo impatto sull’occupazione
    • idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata
    • idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o attrarre investimenti esteri
    • contributo allo sviluppo tecnologico
    • impatto ambientale dell’investimento
  • per un programma di sviluppo di attività turistiche:
    • positivo impatto sull’occupazione
    • previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma
    • incidenza del programma su una filiera di interesse turistico
    • capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
    • realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico
    • capacità del programma di attrarre investimenti esteri.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo (procedura fast track) ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

Con il decreto 2 novembre 2021 sono stati introdotti nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo. In particolare, l’Agenzia valuterà la sussistenza:

  • di almeno tre dei requisiti previsti dal richiamato articolo 9, comma 6, ovvero
  • il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero
  • la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.

Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

Ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo, i soggetti beneficiari, qualora sia previsto un incremento occupazionale, devono altresì impegnarsi a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

La disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 2 novembre 2021, prevede altresì la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi di Programma tra il Ministero, le Regioni e gli enti pubblici interessati e l’Agenzia al fine di destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori (articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014).

Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis – per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.

In arrivo i bandi per gli autobus elettrici

Saranno invece pubblicati prossimamente i bandi per la costruzione di autobus elettrici a cui sono destinati ulteriori 300 milioni di euro. Obiettivo del Mise è di favorire la creazione di una filiera autonoma in Italia che non si limiti al solo assemblaggio.

I traguardi del Pnrr

“Con l’avvio di questi bandi il Ministero raggiunge nei tempi uno dei più importanti traguardi fissati nel PNRR, perché sono ridisegnati e potenziati i Contratti di sviluppo molto apprezzati dal mondo delle imprese”, dichiara Giorgetti. “Si tratta – prosegue il ministro – di uno strumento fondamentale che crea sviluppo e occupazione e noi intendiamo metterlo a disposizione di tutti gli imprenditori che vogliono utilizzarli per un nuovo percorso di crescita. Abbiamo inoltre chiesto alla ministra Carfagna di anticipare e sbloccare ulteriori fondi per i Contratti di sviluppo per renderli immediatamente disponibili e far partire più velocemente altri progetti al Sud”.

“Sostenere gli investimenti produttivi in questa fase” – sottolinea Giorgetti – “risponde non solo alla necessità di gestire l’impatto economico e sociale della transizione digitale e green ma anche gli effetti del conflitto in Ucraina sulle nostre filiere industriali. Dobbiamo pertanto accelerare su tutte quelle misure pensate per rafforzare la competitività delle imprese, in particolare quelle del settore manifatturiero, assicurando così all’Italia e alla Ue l’autonomia strategica”.

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