- L’app di verifica nazionale del Green Pass
- Verifica l’autenticità del certificato
- Non serve connssione e non memorizza dati personali
Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass) prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.
VerificaC19: come avviene la verifica
- La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
- L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
- L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
- L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.
Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.
L’App VerificaC19 è gratuita.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 giugno 2021
Chi sono gli operatori che possono verificare il Green Pass
- I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli.
- Il dirigente scolastico e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché delle scuole paritarie e non paritarie o loro delegati sono tenuti a controllare la certificazione verde attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute. Su richiesta del verificatore il personale in servizio a scuola o presente nei locali scolastici è tenuto a mostrare, in formato digitale oppure cartaceo, il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19.
- I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
Strutture scolastiche e università
Nel caso in cui l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro da parte di personale esterno, la verifica sul rispetto del possesso del green pass deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
- I datori di lavoro sia del settore pubblico sia del settore privato. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Amministrazioni o luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni, le verifiche sono effettuate anche dai rispettivi datori di lavoro.
- I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria, individuato per la magistratura ordinaria nel procuratore generale presso la Corte di appello, anche avvalendosi di delegati.
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021 n. 111