Nuovi fondi per gli incentivi auto: è stato rifinanziato con 350 milioni di euro stanziati dalla legge di conversione del decreto Sostegni bis il fondo automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Rispetto al passato la novità principale riguarda lo stanziamento di 40 milioni euro dedicato alle auto usate, benzina o diesel, di classe Euro non inferiore a 6 ed emissioni fino a 160 g/km di CO2.
Per accedere a questo incentivi auto, che diventerà operativo dopo le necessarie modifiche tecniche della piattaforma, sarà necessario rottamare una vettura immatricolata prima del gennaio 2011, o che abbia raggiunto i dieci anni nel periodo in cui viene richiesto l’ecobonus.
Dal 2 agosto alle ore 10 sarà, invece, possibile prenotare sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it gli incentivi per l’acquisto di nuove auto a basse emissioni fino a 135 g/km di CO2, con e senza rottamazione, mentre dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali.
In particolare, i 350 milioni di euro che rifinanziano il fondo automotive vengono così ripartiti:
Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019.
La misura non è un provvedimento di sostegno al mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale, andandosi a integrare alla vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.
Ecobonus è promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo.
Gli incentivi auto sono rivolti a chi acquista anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia:
Automobili (categoria M1): destinate al trasporto di persone, almeno 4 ruote, massimo 8 posti a sedere (oltre al sedile del conducente):
Il Decreto Rilancio ha previsto dal 1°agosto 2020 al 31 dicembre 2020 un contributo anche per i veicoli Euro 6 con emissioni di CO2 comprese tra 61-110 g/km il cui prezzo di listino non superi 40 mila euro.
Con il Decreto Agosto è stata divisa la precedente fascia in 61-90 g/km e 91-110 g /km, prevedendo ulteriori contributi per chi acquista e immatricola dal 15 agosto 2020.
La Legge di Bilancio 2021 ha previsto, per gli acquisti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 un ulteriore incentivo per le fasce comprese tra 0-135 g/km di CO2. In particolare, per le fasce comprese tra 0-60 g/km e il prezzo di listino non deve superare 50 mila euro. Per la fascia 61-135 g/km è stato introdotto un contributo con rottamazione per gli acquisti di veicoli della medesima categoria, il periodo di riferimento è dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Il prezzo di listino del veicolo nuovo non deve superare 40 mila euro.
Veicoli commerciali e speciali (categoria N1 e M1 speciali):
– N1 veicoli destinati al trasporto di merci
– M1 speciali indicati di seguito:
Gli stessi devono essere:
Ciclomotori e motocicli (categoria L): veicoli a due, tre o quattro ruote, appartenenti alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza.
Gli stessi devono avere i seguenti requisiti:
Il processo si compone di 4 fasi:
Fase 1 – Prenotazione dei contributi
I venditori
Fase 2 – Corresponsione dei contributi
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
Fase 3 – Rimborso al venditore dei contributi
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo.
Fase 4 – Recupero dell’importo del contributo
Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.
I contributi per l’acquisto o locazione finanziaria delle automobili (categoria M1) si distinguono rispetto alla presenza o meno di un veicolo da rottamare.
a. Con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
Per accedere al contributo Rilancio e al Contributo Agosto 2020 (dal 1°/8/2020 al 31/12/2020) il veicolo rottamato deve essere anche immatricolato da almeno 10 anni. Tale contributo è concesso solo se il venditore applica uno sconto di almeno 2.000.
Per accedere al nuovo bonus relativo alle fasce comprese tra 0-60 g/km CO2 previsto dalla Legge di bilancio 2021 bisogna ricordare che:
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato: il veicolo da rottamare, il contributo statale Ecobonus e l’eventuale contributo Rilancio/Contributo Agosto 2020/ contributo L. Bilancio 2021 con lo sconto del venditore.
I venditori entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo devono:
b. Senza rottamazione
In caso di acquisto senza rottamazione bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo nuovo, il contributo statale Ecobonus e l’eventuale contributo Rilancio/Contributo Agosto 2020/ contributo L. Bilancio 2021 con lo sconto del venditore.
Il contributo Rilancio/Contributo Agosto 2020/ contributo L. Bilancio 2021 è riconosciuto solo se il venditore applica uno sconto di almeno 1.000.
Il contributo per l’acquisto o locazione finanziaria dei veicoli a due, tre o quattro ruote (categoria L) si distinguono rispetto alla presenza o meno di un veicolo da rottamare.
Con l’entrata in vigore della Legge di Conversione del Decreto Rilancio (n.77, 17/7/2020), le prenotazioni inserite dal 19 luglio 2020 possono riguardare solo veicoli acquistati nell’anno 2020.
a. Con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
Le varie categorie di veicoli L sono fungibili ai fini della rottamazione.
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato il veicolo da rottamare e il contributo statale Ecobonus.
b. Senza rottamazione
In caso di acquisto (o di locazione finanziaria) senza rottamazione, bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo nuovo il contributo statale Ecobonus.
I contributi per l’acquisto dei veicoli commerciali o speciali (categoria N1 o M1 speciali) sono riconosciuti in base alla tipologia di alimentazione e alla Massa Totale a Terra del veicolo nuovo si distinguono inoltre anche rispetto alla presenza o meno di un veicolo consegnato per la rottamazione.
a. Con rottamazione
Il veicolo da rottamare deve essere:
Nell’atto di acquisto del veicolo nuovo deve essere indicato: il veicolo da rottamare e l’incentivo statale.
I venditori entro 30 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo devono:
b. Senza rottamazione
In caso di acquisto senza rottamazione bisogna indicare nell’atto di acquisto del veicolo nuovo l’incentivo statale.