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Bonus vacanze, le novità del Decreto Sostegni Bis
24 Mag 2021 08:56

  • Il bonus vacanze potrà essere speso anche nelle agenzie di viaggio e tour operator
  • La scadenza era già stata prorogata al 30 giugno 2022
  • Può essere utilizzato solo da chi lo ha chiesto entro la fine del 2020

Il bonus vacanze è entrato nel Decreto Sostegni-bis varato dal governo Draghi nei giorni scorsi. E per questa misura c’è una novità che riguarda il suo utilizzo. Il bonus vacanze 2021, infatti, così come ampiamente anticipato, si potrà utilizzare direttamente nelle agenzie di viaggio e nei tour operator quando si prenota la vacanza. Rimane sempre la possibilità di utilizzarlo anche in hotel, agriturismi, B&B e altre strutture turistiche e alberghiere.

Nel frattempo, la data di scadenza del bonus vacanze è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2022: chi ha richiesto il beneficio potrà quindi spenderlo entro quella data. Infatti, può utilizzarlo soltanto chi lo ha richiesto entro la fine del 2020 (e non lo ha ancora speso), mentre al momento non è possibile chiedere una nuova agevolazione.

Che cos’è il bonus vacanze 2021

Si tratta di un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia anche nel 2021.

A quanto ammonta

È rivolto a nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro e ammonta a 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro per nucleo da due persone e 150 euro per una persona.

I vantaggi

E’ fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.


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