';

Accordo di partenariato, la posizione di Regioni e province autonome
13 Set 2021 11:33

1. La Pandemia ha determinato una congiuntura eccezionale alla quale occorre rispondere con misure straordinarie sul piano istituzionale. Il PNRR, insieme al FNC, costituisce un’occasione irripetibile, ma vi è un rischio di scarsa integrazione con i pieni finanziari europei e nazionali di coesione.

Focus: governance dei processi e utilizzo risorse

Punti critici:

  1. rapporti programmazione politiche coesione 2021-2027 e PNRR
  2. incrocio programmazione nazionale e programmazione regionale

Quadro normativo non chiarisce tra attuazioni PNRR, FNC e programmazione europea e nazionale.

Proposta: a) Regioni sono snodi (hub) territoriali per programmazione integrata (Regioni hanno già esperienza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR): 8.000 provvedimenti regionali articolati Obiettivi Sviluppo sostenibile e programmazioni UE; b) priorità: coesione (a partire da marginalità isole, aree montane e interne)

Accordo partenariato 2021-2027

OCCORRE

  1. conoscere con maggiore dettaglio assetto Programmi nazionali 2021-2027
  2. visione complessiva risorse politica unitaria coesione 2021-2027

(dotazione finanziaria e riparto Fondo Sviluppo e Coesione)

  1. uso FSC per cofinanziamento e programmazione complementare (POC) (già sperimentato ne cicli 2007-2013 e 2014-2020)
  2. approfondire e condividere tema mappatura Aree Interne

MOTIVI: evitare duplicazioni/sovrapposizioni tra Programmi (effetti spiazzamento/competizione), perseguire una più efficiente e sostenibile pianificazione finanziaria (cofinanziamento e bilanci regionali), consentire la concentrazione di azione delle Regioni su attuazione e sinergie centro/periferia.

CONTENUTI

Accordo di partenariato deve essere:

– flessibile e adattabile (visione strategica, scongiurare eccessivi dettagli, e.g. concentrazione tematica FESR = NON eccedere sulle soglie regolamentari)

– considerare il riparto FESR/FSE+ (consentendo la redistribuzione tra categorie Regioni per meglio rispondere specificità territoriali) (informazioni su misure finanziate sui Programmi nazionali e relative concentrazioni)

– caratterizzato da un approccio strutturale avuto speciale riguardo alle specificità territoriali (condizione insulare, aree montane e interne).

Il Documento contiene poi una serie di emendamenti e proposte di modifiche di dettaglio che sono state condivise a livello tecnico e sulle quali è stato compiuto un approfondito confronto con le amministrazioni centrali competenti, ed infine approvate all’unanimità.

2. Il testo del disegno di legge di conversione del d.l. sulla governance del Recovery plan ed il rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure appena approvato dal Senato (decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, A.S.n.2332) introduce alcune integrazioni a quella che è stata definita la crisi della leale collaborazione.

La Cabina di regia, come noto, è preposta all’indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome, ovvero, il Presidente dell’ANCI e il Presidente dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri e che possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, anche i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

Ciò evidenzia che dell’organo posto al vertice del sistema istituzionale di indirizzo dell’attuazione del PNRR come dei Comitato interministeriale per la transizione digitale e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, che svolgono, sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di loro rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, le Regioni non sono parte integrante, ma eventuale.

L’Art.2, del decreto convertito prevede, al quinto comma, che “negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l’esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, è stabilito che ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

La vulnerazione del risvolto istituzionale della solidarietà costituisce l’epifenomeno dell’imperante centralismo che le autonomie regionali debbono contrastare in termini sostanziali, ma continuativi.

Il sistema delle Conferenze, anche se non costituzionalizzato, ed in particolare il ruolo della Conferenza delle Regioni costituisce un’asse portante della forma di Stato che deve bilanciare il principio di unità della Repubblica con quelli dell’autonomia e del decentramento (art. 5 Cost.).

Va segnalato che la vulnerazione del ruolo delle Regioni – stigmatizzata dal Comitato europeo delle Regioni in un recente documento – va assolutamente recuperata sul piano delle dinamiche istituzionali ed amministrative.

La Commissione Affari europei ed internazionali si farà quindi carico di proporre alla Conferenza un modello di controllo e monitoraggio concomitante sull’attuazione del PNRR, del Fondo complementare FNC e delle misure a compendio approvate dal Parlamento (a partire dalle misure urgenti per la semplificazione, d.l. n.76 del 2021) e, sopratutto sulle misure di coordinamento della politica unitaria di coesione.


Dalla stessa categoria

Lascia un commento