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Fondo di solidarietà bilaterale per attività professionali, come fare domanda
05 Ott 2021 11:32

  • Messaggio dell’Inps che spiega le modalità
  • Indicati anche i termini per presentare le istanze
  • Il Fondo è operativo dal 20 maggio 2021

L’Inps, con il messaggio 28 settembre 2021, n. 3240, illustra ai datori di lavoro le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e i relativi termini. Una successiva circolare dettaglierà la disciplina della prestazione.

Dal 20 maggio 2021, infatti, è pienamente operativo il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali in cui sono stati illustrati l’ambito di applicazione e le modalità di composizione del flusso Uniemens per il versamento della contribuzione ordinaria.

Presentazione della domanda di assegno ordinario

La domanda di accesso all’assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.

Nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, la domanda è irricevibile, e nel caso di presentazione oltre i 15 giorni è previsto uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale

La procedura, unica per tutti i Fondi di solidarietà, consente ai datori di lavoro l’invio telematico della domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario. Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro consulenti/intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di tale procedura inserendo la matricola aziendale.


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