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Fondo da 400 milioni per le imprese in difficoltà, domande dal 13 dicembre
06 Dic 2021 09:56

Fondo da 400 milioni per le imprese in difficoltà a causa della pandemia: a partire dal 13 dicembre 2021 e fino al 29 aprile 2022 potranno le domande per la misura istituita dal Ministero dello sviluppo economico.

La riapertura dei termini per la presentazione delle richieste alla misura introdotta con l’art. 37 del decreto sostegni era stata annunciata dal ministro Giancarlo Giorgetti nel corso del recente incontro con i parlamentari del territorio di Belluno sul futuro dell’azienda Acc di Mel.

Giorgetti: “Far uscire dalla crisi le aziende”

“Abbiamo rispettato l’impegno preso di riaprire i termini per la richiesta di un finanziamento agevolato, secondo quanto prevede l’articolo 37”, dichiara il ministro Giorgetti, che aggiunge: “Il Mise, con tutte le sue strutture e all’interno delle normative di legge esistenti, sta lavorando con il massimo impegno alla ricerca di soluzioni concrete e realizzabili per sostenere le imprese che si trovano in difficoltà anche a causa dell’emergenza Covid. Non esiste una ricetta unica che si può applicare a tutte le situazioni – sottolinea il ministro –  perché ogni azienda ha sue specificità,  problematiche e attività economico-produttive diverse. Il nostro obiettivo è far uscire dalle crisi le aziende attraverso il lavoro e non con politiche meramente assistenziali, che possono andar bene nel breve periodo ma non possono diventare la strada maestra e prioritaria”.

Finanziamenti agevolati

Con la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale potranno essere presentate le domande per richiedere la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere il rilancio e la continuità dell’attività di imprese che operano sul territorio nazionale e che si trovano anche in amministrazione straordinaria.

Si tratta di un ulteriore strumento messo a disposizione dal Ministero per accompagnare il rilancio di imprese con un numero pari o superiore a 250 dipendenti, o che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni, che si trovano per l’emergenza Covid in momentanea difficoltà economico-finanziaria.

La concessione del finanziamento, che sarà rimborsabile in 5 anni, è vincolata alla presentazione di un piano industriale che, oltre alla continuità produttiva, tuteli i lavoratori dell’azienda.

Le domande potranno essere presentate a Invitalia che gestisce il fondo per conto del Mise.

Fondo imprese in difficoltà: cos’è

Il Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria, con una dotazione 400 milioni di euro, è un fondo, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a sostenere la continuità operativa delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati. Il Fondo, istituito dall’articolo 37 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 e disciplinato dal decreto ministeriale 5 luglio 2021, opera ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto distato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

La Commissione europea, con decisione C(2021) 6125 final del 16 agosto 2021, ha autorizzato il regime di aiuti relativo agli interventi del predetto Fondo.

A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le grandi imprese, anche in amministrazione straordinaria, operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi settore economico (con la sola esclusione del settore bancario, finanziario e assicurativo) che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:

  • versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19, determinata dalla presenza di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate, ovvero dalla sussistenza delle condizioni che valgono a qualificare l’impresa in difficoltà ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014);
  • presentano prospettive di ripresa dell’attività;
  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
  • non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
  • i cui legali rappresentanti o amministratori non sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

Fondo imprese in difficoltà: cosa finanzia

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri:

  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
  • le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
  • le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;
  • le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione dell’impresa o di suoi asset.

Fondo imprese in difficoltà: le agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato, definito in conformità con il punto 27, lettera a), del “Quadro temporaneo”, da restituire in cinque anni.

L’importo complessivo non può essere superiore, alternativamente:

  • al doppio della spesa salariale annua dell’impresa proponente per il 2019 o per l’ultimo esercizio disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create a partire dal 1°gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  • al 25 per cento del fatturato totale dell’impresa proponente nel 2019.

L’importo del finanziamento concesso alla singola impresa o al gruppo di imprese beneficiare non può, in ogni caso, eccedere, 30 milioni di euro.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

Con il decreto direttoriale 3 settembre 2021, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Con decreto direttoriale 30 novembre 2021 sono stati stabiliti nuovi termini per la presentazione delle istanze.
L’istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022.
L’istanza deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it.


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