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Fondo nuove competenze: cos’è e come funziona, i requisiti e come fare domanda
04 Ago 2021 09:10

Anche per il prossimo anno le imprese potranno contare su un tesoretto da investire nell’aggiornamento formativo del proprio personale. Al Fondo nuove competenze 2021 saranno, infatti, a breve destinate risorse del Programma React Eu pari a 1,5 miliardi di euro.

Una scelta determinata dal grande successo ottenuto finora, testimoniato dai dati raccolti sull’andamento del Fondo, con circa 2.500 istanze approvate, 177.000 lavoratori coinvolti in corsi di formazione e più di 18 milioni di ore di formazione erogate.

L’obiettivo principale del Fondo nuove competenze è quello di migliorare un sistema produttivo basato ancora in larga parte su una manodopera a bassa scolarità e che necessita di figure sempre più specializzate, attraverso un’attenta analisi delle competenze del lavoratore e dei suoi bisogni formativi e la creazione di corsi di formazione personalizzati.

In questo modo si otterrà un duplice effetto. Da un lato le imprese potranno avvalersi di personale sempre più qualificato e dall’altro sarà favorito lo sviluppo professionale del lavoratore all’interno dell’azienda e la sua futura ricollocazione nel mercato del lavoro.

Fondo nuove competenze: cos’è e come funziona

Il Fondo nuove competenze è uno strumento di politica attiva, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, nato per sostenere aziende e lavoratori nella fase post pandemica, attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata alla persona, in modo da soddisfare i fabbisogni emergenti delle imprese.

Per colmare l’obsolescenza delle competenze, il Fondo, grazie ai contributi dello Stato e del FSE – Pon Spao, gestito da Anpal, rimborsa, infatti, il costo, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione, destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Il Fondo nuove competenze si rivolge ai datori di lavoro privati che abbiano stipulato (ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D. L. n. 34/2020 e dell’art. 4 del D. L. n. 104/2020), per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro (“accordi collettivi”), sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nazionali più rappresentative o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda.

Gli accordi collettivi

In particolare, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro:

  • dovranno essere sottoscritti entro i termini previsti dall’Avviso pubblicato sul sito Anpal;
  • dovranno prevedere progetti formativi che mirino allo sviluppo delle competenze del lavoratore e che includano il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a tali percorsi, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte della stessa impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
  • dovranno indicare il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze (per ogni lavoratore pari a 250 ore);
  • dovranno individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, per via di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi introdotte in azienda e dell’adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore;
  • potranno, inoltre, prevedere lo sviluppo di nuove skills con l’obiettivo di incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

Le agevolazioni previste dal Fondo nuove competenze saranno inoltre cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, aspetto da non sottovalutare, poiché consentirà alle aziende di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito.

Chi sono i destinatari e cosa finanzia il Fondo nuove competenze

I contributi, previsti dal Fondo nuove competenze, saranno destinati a tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D. L. n. 34/2020, abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

I soggetti destinatari degli interventi saranno, invece, tutti i lavoratori dipendenti di aziende private beneficiarie dei contributi finanziari previsti dal Fondo nuove competenze o in somministrazione, per i quali sarà ridotto l’orario di lavoro, a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, in base all’accordo collettivo stipulato.

Come e dove presentare domanda per accedere al Fondo nuove competenze

La presentazione dell’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato (l’eventuale delega dovrà avvenire per iscritto ed essere allegata alla domanda di contributo), anche digitalmente, potrà avvenire a solo a partire dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito di Anpal per l’anno 2021.  

L’istanza potrà essere presentata per singola azienda attraverso il Modello di istanza A (Allegato 1.a) o cumulativa attraverso il Modello di istanza B (Allegato 1.b), allegando in entrambi i casi i seguenti documenti:

  • l’accordo collettivo;
  • il progetto formativo;
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ciascuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
  • eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante.

Nel caso di gruppi societari l’istanza potrà essere presentata dalla capogruppo anche per conto delle società controllate, mentre nel caso in cui le imprese accedano al FNC per il tramite di avvisi su conto sistema di un Fondo Paritetico Interprofessionale o tramite il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l’istanza potrà essere presentata dal Fondo in nome e per conto delle imprese aderenti.

L’istanza cumulativa sarà trasmessa dal legale rappresentante (o suo delegato) della società capogruppo o del Fondo Paritetico Interprofessionale o del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

I datori di lavoro che avranno già presentato istanza potranno inviare una nuova domanda per l’accesso al Fondo nuove competenze, relativa a lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.

Il datore di lavoro che richiederà il contributo, oltre a essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (verifica DURC), dovrà, inoltre, assicurare di non ricevere per il costo del lavoro delle stesse ore altri finanziamenti pubblici.

Il ruolo di Anpal

L’istruttoria delle istanze di contributo sarà gestita da Anpal e avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione delle stesse. A tal fine farà fede la data e l’ora di presentazione dell’istanza di contributo tramite PEC nominativa all’indirizzo PEC fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it o tramite apposito applicativo per cui sarà necessario il possesso di un’identità digitale SPID.

Anpal verificherà che l’istanza sia stata presentata nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso. In caso di documentazione incompleta ANPAL invierà al soggetto richiedente una richiesta di integrazioni e/o chiarimenti rispetto alla documentazione ricevuta e il soggetto richiedente avrà, 10 giorni di tempo per trasmettere la documentazione integrativa.

Per procedere con l’approvazione definitiva, ANPAL richiederà alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo. Decorsi i 10 giorni il parere si intenderà acquisito positivamente per silenzio assenso.

I tempi di realizzazione dei percorsi formativi

I percorsi per lo sviluppo delle competenze dovranno essere realizzati entro 90 giorni dall’approvazione della domanda. Nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori il termine ultimo per realizzare i percorsi di sviluppo sarà elevato a 120 giorni.

Come sarà erogato il contributo

L’erogazione del contributo sarà eseguita da INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranche: anticipazione del 70% e saldo. Il saldo potrà essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze.

La richiesta di saldo singola dovrà essere presentata attraverso il Modello Richiesta di saldo A (Allegato 3.a), mentre la richiesta di saldo cumulativa dovrà essere presentata attraverso il Modello Richiesta di saldo B (Allegato 3.b).

La richiesta di saldo dovrà necessariamente essere corredata da:

  • le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
  • l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte e impiegate nei percorsi di sviluppo delle competenze, secondo lo schema previsto dall’Allegato 4 dell’Avviso;
  • le informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5 dell’Avviso.

Infine, ANPAL, ricevuta la documentazione di richiesta di saldo, procederà con i controlli necessari e i calcoli per la determinazione del contributo da erogare.

Riferimenti legislativi

Tutti i dettagli su normative, Avviso e relativi allegati sono disponibili all’interno del sito ANPAL.


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