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Assunzioni donne 2021: dall’INPS le prime indicazioni sull’esonero contributivo
15 Apr 2021 07:12

  • Rimodulato lo sgravio contributivo: assunzioni donne agevolate al 100%
  • Quali requisiti devono possedere le lavoratrici “svantaggiate”
  • Condizioni per richiedere le agevolazioni, durata e chiarimenti dell’INPS

Assunzioni donne nel 2021: nuove opportunità per le imprese che scelgono di inserire donne nel proprio organico. La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha modificato quanto in precedenza disposto dalla legge n. 92/2012 ed esteso l’esonero contributivo per l’assunzione di donne lavoratrici svantaggiate nel biennio 2021-2022.

La misura rientra tra gli incentivi previsti dal Governo per far fronte alla crisi occupazionale e all’emergenza epidemiologica da covid-19 e ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione femminile da parte delle aziende.

La novità sta nel fatto che per la prima volta l’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui. Lo sgravio spetta alle lavoratrici in caso di assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

A chi spetta l’incentivo

Le agevolazioni sono destinate alle “donne svantaggiate”, ovvero:

  • donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai Fondi strutturali dell’Unione Europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorative caratterizzate da una spiccata disparità occupazionale legata al genere (settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Quali aziende possono richiederlo

Il bonus assunzioni donne 2021 per donne lavoratrici svantaggiate è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (compresi i datori di lavoro del settore agricolo), ai sensi dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. L’esonero contributivo non si applica, invece, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, possono richiedere il beneficio:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli art. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi contributivi, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Infine, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, per ottenere il bonus è necessario rispettare alcuni presupposti, ossia l’incremento occupazionale e non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi (incusi gli aiuti di Stato concessi ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C 2020 1863 final, del 19 marzo 2020).

Durata delle agevolazioni per assunzioni donne 2021

La durata dello sgravio contributivo dipende dalla tipologia di contratto:

  • Assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi;
  • Assunzione a tempo indeterminato: fino a 18 mesi;
  • Trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato: fino a 18 mesi.

In presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione va ridotto proporzionalmente.

Assunzioni donne 2021: chiarimenti dell’Inps

Con il messaggio INPS n. 1421 del 6 aprile 2021 l’Istituto ha voluto fornire ulteriori chiarimenti, rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 32 del 22-02-2021, precisando che:

  • il requisito dello “svantaggio” della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere nel momento in cui ricorre l’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Per esempio se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve esistere alla data di assunzione e non a quella dell’eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Invece, nel caso in cui si intenda richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto l’incentivo per la precedente assunzione a termine, il requisito deve essere soddisfatto alla data della trasformazione;
  • il beneficio può essere applicato anche in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati (di cui all’art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 oppure di cui all’art. 1, commi 16-19, della Legge di Bilancio 2021), e in tali casi, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • si può usufruire dell’incentivo anche in caso di proroga del contratto, secondo quanto previsto dalla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato per massimo 12 mesi.

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