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Bonus zanzariere 2021, 50% di sconto: ecco come ottenerlo
06 Mag 2021 07:18

  • Sgravio fiscale o sconto in fattura: ecco come ottenere il bonus zanzariere
  • La misura rientra nell’agevolazione dell’Ecobonus
  • Possono richiederlo proprietari ma anche affittuari

Il Bonus zanzariere si potrà richiedere anche per il 2021: consiste in uno sgravio fiscale del 50% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2021, fino a un limite massimo di 60 mila euro.

L’agevolazione rientra nella misura dell’Ecobonus del 50%: l’obiettivo è raggiungere la schermatura della casa, migliorando, quindi, l’efficienza energetica dell’abitazione. Per questo lo zanzariere installate devono essere “a schermatura”. (Leggi anche: Superbonus 110% più accessibile al Sud e Zes, Carfagna: “Arriveranno modifiche”)

I destinatari

Possono accedere al bonus i proprietari di case (appartamenti o singole unità immobiliari), i nudi proprietari e chiunque abbia un diritto di godimento reale sull’immobile. Ammessi anche gli affittuari, purché in accordo con il proprietario. Per chi vive in condominio è necessario presentare il progetto durante l’assemblea condominiale e ottenere l’approvazione. Anche il condominio può accedere al bonus per le parti comuni.

Dove si possono installare

Le zanzariere a schermatura, fisse e stabili, si possono essere installate su immobili di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e regolarmente accatastati. Non sono ammesse quelle smontabili e devono essere regolabili per consentire un facile utilizzo in base all’intensità solare. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate devono rispettare le esigenze di trasmittanza termica U e avere un valore Gtot, che indica il fattore solare, maggiore di 0,35.

Bonus zanzariere: detrazione fiscale o sconto in fattura

Il Bonus zanzariere si può ottenere optando per una riduzione delle imposte (Irpef o Iref) per un importo pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione. Oppure si può decidere per la cessione del credito o lo sconto in fattura. È detraibile anche l’onorario del professionista eventualmente incaricato per la predisposizione della pratica Enea.


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