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Esonero dei contributi previdenziali per turismo, commercio e spettacoli
16 Nov 2021 11:09

  • Settori: turismo, stabilimenti termali, commercio, creativo, culturale e spettacolo
  • Beneficiari: datori di lavoro che hanno usato trattamenti di integrazione salariale
  • Domande sul portale agevolazioni dell’Inps

Con la circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140 l’Istituto ha fornito le prime istruzioni ai fini dell’applicazione della decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio, creativo, culturale e dello spettacolo.

La circolare INPS 11 novembre 2021, n. 169, su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in base alla decisione della Commissione europea C(2021) 8134 dell’8 novembre 2021, fornisce nuove indicazioni sull’ampliamento della misura per nuovi codici Ateco.

Beneficiari

L’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati dei settori indicati, che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2021, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Domande

Le domande di esonero devono essere effettuate attraverso il modulo online “SOST.BIS_ES” presente all’interno del Portale delle Agevolazioni e inviate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare.

Misura dell’esonero

L’importo dell’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile ed è fruibile per il periodo di competenza 26 maggio 2021 – 30 novembre 2021.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.

Ciò implica che, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei / divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2.

Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è invece il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2.


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