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Accesso al credito per pmi e professionisti, assegnati 34 milioni ai Confidi
12 Lug 2021 07:47

  • Decreto del ministro dello Sviluppo economico
  • Concessione di garanzie agevolate
  • Le garanzie sono rilasciate per un massimo di 2,5 milioni

E’ stato pubblicato il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che disciplina l’assegnazione ai Confidi di oltre 34 milioni di euro per favorire l’accesso al credito di PMI e professionisti. La misura ha l’obiettivo di rafforzare il sistema produttivo in tutti i settori d’attività, attraverso la concessione di garanzie agevolate su nuovi finanziamenti.

Le garanzie pubbliche sono concesse dai Confidi nei limiti e alle condizioni previste dai vigenti Regolamenti de minimis e possono essere rilasciate su finanziamenti a medio e lungo termine, sia a fronte di investimenti che per liquidità.

In particolare, sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e per un importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario. Il decreto è stato firmato anche dal ministro dell’economia e delle finanze.

Garanzie con fondi gestiti dai Confidi

Il decreto 7 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge 147/2013, così come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge 145/2018, stabilisce modalità e termini per l’affidamento in gestione ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) delle risorse accertate con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 giugno 2019.
Tali risorse sono assegnate sotto forma di contributi in gestione ai fini della costituzione di appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per la concessione alle piccole e medie imprese e ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.

Tipologie di confidi richiedenti

Le risorse sono assegnate ai confidi aventi le caratteristiche indicate all’articolo 4 del decreto, a fronte della realizzazione, in via alternativa, delle seguenti attività, individuate dai successivi articoli 5 e 6 del decreto stesso:

  • operazioni di aggregazione, per tali intendendosi le operazioni di fusione per incorporazione e le operazioni di fusione per unione;
  • progetti di digitalizzazione, per tali intendendosi la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica applicata ai servizi finanziari;
  • progetti di efficientamento gestionale e miglioramento dei processi nell’ambito dei sistemi di rating, della certificazione di qualità e dello sviluppo di reti distributive.

Le risorse sono assegnate, nella misura stabilita dal decreto, a fronte di domande presentante dai confidi.

Il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’assegnazione delle risorse sarà stabilito con successivo decreto del Direttore generale degli incentivi alle imprese. Gestione delle risorse
Con le risorse assegnate i confidi costituiscono appositi e distinti fondi rischi da utilizzare per concedere nuove garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti alle condizioni e nei termini previsti dal decreto.
L’attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sulle risorse assegnate termina con l’esaurimento delle risorse stesse e, comunque, non oltre il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo all’assegnazione.
Al termine dell’attività di concessione delle garanzie le risorse sono restituite al Ministero entro i termini e secondo le modalità previste dal decreto.

Beneficiari dell’intervento

I beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese e i professionisti operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.
Ai fini dell’accesso alle garanzie pubbliche le PMI devono:

  • essere iscritte al Registro delle imprese;
  • essere classificate di piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 e dell’allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  • non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione;
  • non essere in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d’Italia di cui alla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994.

Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico i professionisti devono essere iscritti agli ordini professionali ovvero aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Caratteristiche delle garanzie agevolate

Le garanzie agevolate:

a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a 12 mesi;
b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 per singolo soggetto beneficiario;
e) sono rilasciate in misura non superiore all’80 (ottanta) percento dell’importo della sottostante operazione finanziaria;
f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all’articolo 12;
g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico;
h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari;
i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia;
l) non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario.

Agevolazione

L’agevolazione per i soggetti beneficiari è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata dai confidi destinatari del contributo a valere sul fondo rischi e il premio di garanzia effettivamente versato ai confidi ai fini dell’accesso alla garanzia.
Le agevolazioni sotto forma di garanzia sono concesse nei limiti di quanto previsto dai regolamenti de minimis vigenti.
Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 (di cui infra alla sezione normativa).
Per le informazioni sull’aggiornamento del fattore di rischio si veda la sezione dedicata agli Aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie (determinazione del premio teorico di mercato di una garanzia e dell’ESL).

Monitoraggio e controllo delle risorse assegnate

Ai sensi dell’art. 13 del decreto del 7 aprile 2021, i confidi destinatari del contributo per il fondo rischi devono trasmettere annualmente una relazione di monitoraggio sulla gestione entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e comunque non oltre il termine perentorio del 31 luglio.
È inoltre previsto un controllo da parte del Ministero sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai confidi.
I modelli della relazione di monitoraggio e dei relativi allegati saranno pubblicati con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Per maggiori informazioni
• Email: info.contributi-frc@mise.gov.it


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