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Indennità Covid 1.600 euro, ecco a chi spetta e come ottenerla
20 Giu 2021 07:09

  • Non sarà necessario presentare domanda per chi ha già ricevuto l’indennità da 2.400 euro
  • Solo chi non ha ricevuto i precedenti aiuti dovrà fare domanda
  • L’Inps comunicherà come fare domanda e quando erogherà gli importi

Indennità Covid 1.600 euro per i lavoratori stagionali e per gli altri beneficiari che hanno già ricevuto l”indennità Covid da 2.400 euro: non sarà necessario presentare una nuova domanda ma la misura, prevista dal Decreto Sostegni bis, verrò erogata in maniera automatica. Lo comunica l’Inps con un messaggio: “Sarà erogata alle tipologie di lavoratori, già beneficiari della precedente tutela”. Dovrà presentare domanda chi non ha mai ricevuto l’indennità. Sui tempi di erogazione non l’Inps non ha ancora comunicato nulla.

A chi spetta

La prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Il decreto Sostegni bis, prevede anche il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori che non siano stati già beneficiari delle indennità. “Sarà reso noto – scrive l’Inps – il termine di presentazione dell’istanza e il rilascio della nuova apposita domanda; per le modalità di invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS”.

Altre misure

Il decreto prevede, inoltre, una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Il decreto Sostegni bis ha disposto, infine, la sospensione fino al 31 dicembre 2021 della riduzione dell’indennità di disoccupazione NASpI , prevista dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015.


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