Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della società proponente, ribaltando il verdetto del TAR Basilicata, in merito ai termini dettati per il procedimento in materia di valutazione ambientale di cui agli articoli 23 e seguenti del Decreto Legislativo 152/2006.
“La società proponente di un progetto fotovoltaico nel materese ha contestato il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica che, come ormai notorio, nonostante un tempo di circa 4 anni dall’avvio del procedimento, non lo aveva ancora concluso, nonostante le previsioni di termini perentori di soli 160 giorni nel loro complesso, sospendibili e prorogabili, per particolari ragioni previste dalla normativa, ma comunque per un termine di gran lunga inferiore a quello impiegato dal Ministero resistente nel caso in esame senza per di più concludere il procedimento”, si legge in una nota.
E ancora: “Il TAR Basilicata aveva mal interpretato la disciplina sui termini del procedimento di VIA e sul termine di decadenza dell’azione avverso il silenzio: ad avviso del giudice di prime cure la pubblicazione di un secondo avviso al pubblico, ad esito di un aggiornamento progettuale, conseguente alla richiesta da parte della sovrintendenza, non fosse idonea a determinare la riattivazione ex novo del procedimento”.
“Il Consiglio di Stato ha invece sposato le tesi difensive del team legale composto dagli Avvocati Michele Cimino, Giorgio Troja e Oscar Di Rosa, secondo cui vero è che le osservazioni, nel termine decorrente dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, non possono che essere riferite alla sola documentazione integrativa, ma è altrettanto vero che il termine per l’espressione del provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNIEC PNRR decorre dal termine di conclusione della consultazione, che non può che essere quella comprensiva della nuova documentazione integrativa, ossia quella successiva alla integrazione. Infatti, sottolinea il Supremo Consesso Amministrativo, «solo una volta completata la documentazione da sottoporre alla consultazione pubblica può ripartire il termine per la definizione della VIA ex art 24, comma 1 d.lgs.152/2006», prosegue la nota.
“Soddisfatto l’Avv. Cimino, che si augura che il Ministero possa adesso procedere a definire il procedimento nel più breve termine per evitare un ulteriore danno alla società, che ha già perso importanti occasioni di accesso anche a tariffe incentivanti a causa dell’inerzia dell’amministrazione statale”, conclude la nota.