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Reddito di cittadinanza, contributo aggiuntivo di 4.680 euro: requisiti
26 Nov 2021 07:25

  • Contributo aggiuntivo a chi avvia un’attività lavorativa autonoma
  • Possono richiederlo i percettori o membri del suo nucleo familiare
  • L’avvio delle attività va comunicato entro trenta giorni

La legge sul reddito di cittadinanza prevede un beneficio addizionale di 4.680 euro per chi avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. In pratica se si percepisce il Reddito di cittadinanza e si decide di aprire un’attività in proprio lo stato riconosce un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili. In totale, 4.680 euro. Adesso l’Inps ha emanato una circolare che illustra come fare richiesta di questo beneficio addizionale.

Requisiti di accesso al beneficio addizionale

Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve fare parte di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. Possono quindi fare richiesta non solo il richiedente il reddito di cittadinanza, ma anche i soggetti beneficiari ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo.

Occorre inoltre aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Esempio 1:

  • Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.

Il beneficio addizionale spetta in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza.

Esempio 2:

  • Domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Esempio 3:

  • Domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.

Il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del reddito di cittadinanza.

Le attività

E possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione disocietà unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio.
  • costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C o S.a.S o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI. Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca meramente apporto in termini di capitale sociale.

È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di reddito di cittadinanza. Analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa deve essere sottoscritta entro dodici mesi dalla fruizione della prima mensilità di reddito di cittadinanza. Inoltre, il beneficio addizionale non spetta con riferimento a nuclei familiari che abbiano già esaurito la percezione del reddito di cittadinanza, per superamento del periodo massimo di fruizione o per intervenuta decadenza, revoca o sospensione.

Esclusioni

Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del reddito di cittadinanza o quando, analogamente, la quota di capitale sociale di una cooperativa sia stata sottoscritta prima dell’accesso alla medesima misura.Inoltre, spetta a condizione che i richiedenti:

  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, a eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al medesimo decreto ministeriale 12 febbraio 2021

Termini e modalità di presentazione delle domande

L’avvio delle attività va comunicato entro trenta giorni. La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’INPS, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità:

  • il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che l’accesso tramite PIN non è più consentito a decorrere dal 1° ottobre 2021;
  • gli Istituti di patronato
  • i Centri di assistenza fiscale

Importo del beneficio addizionale

La misura del beneficio addizionale prevede un importo pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

Di seguito, alcuni esempi di calcolo dell’importo del beneficio addizionale:

Esempio 1:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
  • importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 500 euro.

Il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro (500*6=3.000).

Esempio 2:

  • Domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
  • importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 1000 euro.

Il beneficio addizionale spetterebbe nella misura di 6.000 euro (1.000*6=6.000), ma viene abbattuto all’importo di 4.680 euro per via del massimale di 780 euro mensili previsto dalla normativa.

Modalità di erogazione del beneficio addizionale

Il beneficio addizionale è erogato, in unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Il pagamento è, pertanto, previsto entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda di beneficio addizionale (ad esempio, in caso di domanda presentata il 30 ottobre 2021 tramite il nuovo schema di modello “Com Esteso”, il pagamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2021).

Revoca del beneficio addizionale

Il beneficio addizionale possa essere revocato nelle seguenti ipotesi:

  • qualora l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di dodici mesi dall’avvio della stessa o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
  • qualora il reddito di cittadinanza, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca
  • qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza

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