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Superbonus 110% si semplifica con la nuova Cila: le novità
03 Ago 2021 07:44

  • Con il Decreto Semplificazioni si snelliscono le procedure per il Superbonus 110%
  • Previsto l’invio della Cila (Comunizazione di inizio lavori)
  • Ci sarà un modello unico nazionale per la nuova Cila

Il Superbonus 110% si semplifica con la nuova Cila. Il Decreto Semplificazioni, approvato in via definitiva al Senato, prevede, infatti, uno snellimento delle procedure della misura. Infatti, servirà solamente la Cila (Comunicazione di inizio lavori), asseverata da un tecnico abilitato. Non servirà l’attestazione di stato legittimo, fa eccezione le opere che prevedono demolizione e ricostruzione di un edificio.

In pratica, è stato rimosso l’ostacolo principale all’avvio delle opere: l’attestazione di stato legittimo, infatti, prevedeva una documentazione sulla regolarità urbanistica (sia per l’intero edici io che per le singole unità immobiliari) e questa documentazione era di difficile reperimento per quanto riguardava gli edifici più vecchi.

Cila per i lavori del Superbonus

Il tecnico dovrà redigere la nuova Cila per il Superbonus 110% indicando i riferimenti alla licenza edilizia o all’ultima sanatoria, oppure il fatto che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La nuova Cila Superbonus 110%: come sarà

Ci sarà un modulo unico valido in tutta Italia per la redazione della nuova Cila per il Superbonus 110%. Per la Cila precedente la modulistia cambia da regione a regione, perché le normative regionali sono a volte differenti tra di loro.

Non solo Cila, altre novità del Superbonus

Nella richiesta di Superbonus al 110%, il cappotto termico sarà in deroga alle distanze minime fra i palazzi e i pannelli fotovoltaici potranno essere montati anche nelle zone A dei centri storici purché integrati e non riflettenti.

Si può perdere il beneficio fiscale

Se ci sono errori formali non si perde l’agevolazione, ma ci sono casi in cui il beneficio fiscale del Superbonus 110% si perde. Ecco quali

  • mancata presentazione della Cila;
  • interventi realizzati in difformità dalla Cila;
  • attestazioni fornite non veritiere
  • assenza di attestazione dei dati sul titolo abitativo o anno di costruzione

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

Probabile proroga al 2023

Oltre alla novità della Cila per il Superbonus 110% potrebbe arrivare anche una proroga. Lo ha annunciato nelle scorse settimane il ministro dell’Economia: “Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il superbonus rappresenta una delle principali proposte progettuali. L’ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 per le case popolari. Il Governo si è impegnato a inserire nel disegno di bilancio per il 2022 una proroga dell’ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici”.

Che cos’è

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato  dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento del 12 ottobre 2020.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.


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