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Visto di conformità e asseverazione per i bonus edilizi, i chiarimenti
23 Nov 2021 09:43

  • Faq dell’Agenzia delle Entrate
  • Novità anche per i professionisti
  • Chiarimenti su sconto in fattura e cessione del credito

Per i bonus diversi dal Superbonus l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Le novità per i professionisti

Inoltre, i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del Dl n. 157/2021.

Le Faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Sono alcune delle risposte che si trovano on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate come risposta ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n. 157/2021 in materia di bonus diversi dal Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente.


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